Sez. 1, Sentenza n. 4023 del 02/04/1992 (Rv. 476536 - 01)
Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Ammissione di nuovi soci | Delibera di ammissione - Trascrizione nel libro dei soci - Mancanza - Qualità di socio - Prova - Mezzi - Fattispecie.
Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Ammissione di nuovi soci
La qualità di socio di una cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori (art. 2525 cod. civ.), che ha natura di fatto costitutivo, mentre la trascrizione della delibera nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nel libro soci (artt. 2421, 2516 cod.civ.) ha valore documentale. Pertanto, in mancanza di tale trascrizione nel libro soci, la prova della qualità di socio può essere fornita dimostrando altrimenti l'esistenza della suddetta delibera (nella specie, attraverso una delibera di esclusione del socio, la quale necessariamente presupponeva la precedente ammissione e la cui operatività era stata sospesa nel corso di un altro giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2421, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)