Sez. 1, Sentenza n. 742 del 28/01/1999 (Rv. 522684 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI | Fatti costitutivi - Delibera di ammissione - Necessità - Trascrizione nel libro soci - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
In tema di società cooperative, la rivendicazione della qualità di socio non richiede altro che la allegazione della delibera di ammissione adottata, all'uopo, dagli amministratori della società, atto necessario e sufficiente a determinare, in via di accettazione della proposta dell'aspirante, la nascita del rapporto sociale, senza che l'insorgenza della qualità di socio possa, altresì, ritenersi condizionata all'annotazione della delibera "de qua" nel libro soci (art. 2525, comma secondo cod. civ.) da parte degli stessi amministratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2421, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2525, Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)