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Sez. 3, Sentenza n. 4460 del 25/11/1976 (Rv. 383181 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383181-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Ai fini dell'applicabilita del principio dell'apparenza del diritto, in favore di chi abbia contratto con persona sfornita di mandato, occorre la sussistenza del presupposto di fatto che l'apparenza sia stata cagionata da un comportamento colposo dell'apparente mandante, tale da giustificare nel terzo l'illazione che il preteso mandante avesse effettivamente e validamente conferito a quella persona il potere di rappresentarla. Dovendo il convincimento del terzo essere pero incolpevole, l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto trova dei limiti, sicche non puo essere invocata dallo stesso terzo, il quale, non attenendosi ai dettami della diligenza ed alle comuni norme di prudenza, trascuri di accertarsi della realta delle cose, e si fidi, invece, della mera apparenza eventualmente cagionata dallo stesso agente. (nella specie il falsus procurator aveva utilizzato una copia commissione a stampa intestata al mandante, facendo altresi precedere la sua firma dalla stampigliatura di un timbro recante la sigla 'rappr'. La suprema Corte ha escluso l'applicabilita nella specie del principio dell'apparenza del diritto, enunziando la massima che precede). (V 3510/71, mass n 355151; (V 1814/66, mass n 323544; (V 2630/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)