Sez. 1, Sentenza n. 6838 del 24/03/2011 (Rv. 616879 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Occupazione acquisitiva - Irreversibile trasformazione del fondo - Attestazione del capo dell'Ufficio tecnico provinciale in ordine alla data di ultimazione dei lavori - Atto pubblico - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
In tema di prova, il fondamento della fede privilegiata riconosciuta alle attestazioni provenienti da pubblici ufficiali è rappresentato dal potere certificativo, attribuito solo in ipotesi tassativamente predeterminate; pertanto, non può riconoscersi efficacia di atto pubblico all'attestazione della data di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, rilasciata dal capo dell'Ufficio tecnico provinciale, non essendo individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'organo, al riguardo, un potere certificativo con effetti "erga omnes", tale da consentire di ricollegare a quanto da lui dichiarato la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)