Sez. 3, Sentenza n. 5835 del 19/04/2001 (Rv. 546107 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Condizioni - Provenienza da pubblico ufficiale, nell'esercizio di funzione specificamente diretta alla documentazione - Conseguenze - Fattispecie - Certificazione, prodotta in giudizio, di commissario liquidatore di impresa assicurativa in l.c.a. sull'inesistenza di copertura assicurativa di un determinato veicolo - Efficacia probatoria privilegiata ex art 2700 cod.civ. - Insussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 cod. civ., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art 2700 cod.cit.. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)