Sez. 2, Sentenza n. 6700 del 16/07/1994 (Rv. 487418 - 01)
Avvocato e procuratore - onorari - In genere | Liquidazione di diritti ed onorari di avvocato o procuratore a carico del cliente - Controversia sul compenso dovuto - Mora del cliente - ConfigurabilitĂ - Condizioni.
Avvocato e procuratore - onorari - In genere
In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato o procuratore a carico del cliente, quest'ultimo, nel caso di controversia circa il compenso dovuto, può essere ritenuto in mora solo dopo la liquidazione del credito con l'ordinanza che conclude il procedimento di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 24/11/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)