Sez. L, Sentenza n. 9761 del 15/09/1995 (Rv. 494017 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Danni subiti dal lavoratore infortunato - Esonero del datore di lavoro dalla relativa responsabilità - Limiti - Danno differenziale - Risarcibilità - Danno alla salute o biologico e danno morale - Carattere autonomo ed integrale risarcibilità - Entità dell'indennizzo assicurativo - Irrilevanza - Compensazione fra le somme dovute per l'uno e per l'altro di detti titoli - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 87, 356, e 485 del 1991, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non riguardano quelle componenti del danno che non formano oggetto della copertura assicurativa, quali il danno alla salute, o biologico, ed il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., l'integrale risarcimento dei quali può sempre essere richiesto autonomamente, e non a titolo di danno differenziale, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo assicurativo, a nulla rilevando che quest'ultimo, in conseguenza dei peculiari criteri di determinazione sulla base di coefficienti predeterminati, superi il risarcimento astrattamente ottenibile secondo i criteri civilistici di liquidazione del danno patrimoniale, e restando esclusa, per la diversità del titolo e dei soggetti debitori, qualunque compensazione fra le somme dovute per l'uno e per l'altro dei titoli suddetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)