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Sez. L, Sentenza n. 1158 del 11/02/1985 (Rv. 439281 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ASSENZA INGIUSTIFICATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439281-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ASSENZA INGIUSTIFICATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Qualora il dipendente sia assente dal posto di lavoro per stato di malattia, debitamente documentato con certificazione medica, l'assenza medesima non può ritenersi ingiustificata, al fine del licenziamento in tronco in relazione all'insussistenza dello stato di malattia, per il solo fatto che, nel relativo periodo, il dipendente medesimo sia stato sorpreso a svolgere un'altra attività lavorativa, occorrendo accertare se quest'ultima attività abbia in concreto caratteristiche idonee a far escludere l'impedimento evidenziato da quella documentazione, ovvero presenti un minore impegno fisico, non incompatibile con uno stato di malattia ostativo al ritorno al normale posto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)