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Sez. L, Sentenza n. 3704 del 14/04/1987 (Rv. 452644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - STATO DI MALATTIA DOCUMENTATO CON CERTIFICAZIONE MEDICA - COMPATIBILITÀ CON LA PRESTAZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - STATO DI MALATTIA DOCUMENTATO CON CERTIFICAZIONE MEDICA - COMPATIBILITÀ CON LA PRESTAZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Quando il dipendente sia assente dal posto di lavoro per stato di malattia, debitamente documentato con certificazione medica, la assenza medesima non può essere ritenuta ingiustificata, al fine del licenziamento in tronco in relazione all'insussistenza dello stato di malattia, per il solo fatto che, nel relativo periodo, il lavoratore sia stato sorpreso a svolgere un'altra attività lavorativa, occorrendo accertare se quest'ultima abbia in concreto caratteristiche idonee a far escludere lo stato di malattia evidenziato nella certificazione, ovvero presenti un minore impegno fisico che non sia incompatibile con l'infermità denunciata e che non comprometta la guarigione, essendo comunque Obbligo del lavoratore di evitare ogni comportamento negligente che possa ritardare la guarigione e quindi la ripresa della prestazione lavorativa. (V 1158/85, mass n 439281).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)