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Sez. 6, Sentenza n. 40604 del 08/10/2024 Ud. (dep. 05/11/2024) Rv. 287120-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Norma transitoria di cui all'art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021 - Procedimenti in cui l'atto di impugnazione è pervenuto al giudice d'appello prima della entrata in vigore della nuova disciplina - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287120-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, il termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reato commesso dal 1 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l'atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A), Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 4, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)