Sez. 1, Sentenza n. 8854 del 08/05/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216896 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Giudice già pronunciatosi in altro procedimento con sentenza nei confronti di soggetti diversi sulla base degli stessi elementi di prova utilizzati nei confronti dell'imputato - Incompatibilità - Esclusione - Condizioni - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare una precedente sentenza nei riguardi di altri soggetti, basando il suo convincimento sugli stessi elementi di prova acquisiti a norma degli artt. 238, comma primo e 238-bis cod. proc. pen., allorché risulti che la posizione dell'imputato medesimo non sia stata in quella sede presa in esame, neanche incidentalmente, giacché in tale eventualità non sussiste il presupposto della possibile anticipazione di giudizio, e quindi dell'incompatibilità del giudice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)