Sez. 1, Sentenza n. 30102 del 17/06/2009 Cc. (dep. 20/07/2009) Rv. 244642 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58 quater - Divieto di benefici per i condannati per condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di determinati benefici penitenziari al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. vale anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a tale condotta. (Fattispecie in tema di affidamento in prova al servizio sociale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)