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Sez. 3, Sentenza n. 4216 del 29/06/1981 (Rv. 414883 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - DISCREZIONALITA TECNICA - CRITERI FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE - OSSERVANZA - OBBLIGO - LIMITI - IMPRUDENZE DEI PROPRI DIPENDENTI - OBBLIGO DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414883-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - DISCREZIONALITA TECNICA - CRITERI FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE - OSSERVANZA - OBBLIGO - LIMITI - IMPRUDENZE DEI PROPRI DIPENDENTI - OBBLIGO DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA.*

La discrezionalita di cui gode la pubblica amministrazione non implica che, nel campo delle discipline tecniche, essa possa esimersi dall'attenersi ai criteri fondamentali di queste, la trasgressione dei quali comporta, pertanto, violazione del principio del neminem laedere; infatti, la discrezionalita nel campo tecnico si arresta la dove - qualunque sia il procedimento seguito - entrano in giuoco le regole elementari della particolare disciplina tecnica, nelle quali si converte il minimum imprescindibile di prudenza e diligenza richiesto all'amministrazione per la tutela dei beni valutati dall'ordinamento come oggetto di diritti assoluti. Tale dovere, peraltro, non puo estendersi fino al punto di prevenire le imprudenze dei propri dipendenti, essendo questi tenuti ad esplicare l'ordinaria diligenza nelle mansioni loro affidate. (nella specie, la SC ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inidonea a preservare dal pericolo di folgorazioni i dipendenti della azienda autonoma delle ferrovie dello stato le norme regolamentari contenute negli artt 101 e 102 della prefazione generale dell'orario di servizio, disciplinanti la procedura da seguire per ottenere l'eliminazione della tensione dalle linee di contatto). (Conf 800/73, mass n 363058: sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)