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Sez. U, Sentenza n. 800 del 21/03/1973 (Rv. 363058 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - LIMITI - CRITERI TECNICI - VIOLAZIONE - INFRAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE.*
Stato
decisa il 1973-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363058-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - LIMITI - CRITERI TECNICI - VIOLAZIONE - INFRAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE.*

La discrezionalita di cui gode, anche nel campo tecnico, la pubblica amministrazione per il raggiungimento dei suoi fini non implica che essa nella sua Azione, possa esimersi dall'attenersi ai criteri fondamentali delle discipline tecniche. Pertanto la trasgressione di tali criteri, con danno del terzo, comporta violazione del principio del neminem laedere, perche la discrezionalita nel campo tecnico si arresta la dove, qualunque sia il procedimento tecnico seguito, entrano in gioco le regole elementari della particolare disciplina tecnica, nelle quali si converte il minimum imprescindibile di prudenza e diligenza, e che cosi garantiscono la tutela dei beni, valutati dall'ordinamento come oggetto di diritti assoluti. (nella specie e stata affermata la giurisdizione ordinaria in relazione ad un'Azione di danno fondata sulla violazione nella progettazione di un'opera pubblica, dei principi elementari di statica). (V 965/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)