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Sez. L, Sentenza n. 20229 del 25/09/2014 (Rv. 633170 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Art. 389 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Sentenze di rigetto della Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633170-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE

L'art. 389 cod. proc. civ. non si applica - né è configurabile un'interpretazione estensiva della norma - nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia stato respinto con conferma della decisione impugnata poiché l'interesse alla restituzione non sorge dalla decisione di legittimità, di mero rigetto, né è configurabile una lesione dei diritti della parte rimasta soccombente in primo grado, la quale può chiedere la restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di prime cure sin dal giudizio di appello, non trattandosi di domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)