Sez. L, Sentenza n. 13736 del 22/07/2004 (Rv. 574852 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione - Competenza del giudice di rinvio - Appellabilità della pronunzia sul punto - Esclusione - Sentenza parziale - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
In caso di cassazione con rinvio, competente a decidere sulla domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, come su tutte le azioni conseguenti all'annullamento della pronunzia d'appello, è il giudice di rinvio, la cui pronuncia è ricorribile in cassazione e non appellabile; né il regime di impugnazione muta qualora il giudice di rinvio abbia adottato prima una sentenza parziale e poi quella definitiva del giudizio
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)