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Sez. L, Sentenza n. 13736 del 22/07/2004 (Rv. 574852 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione - Competenza del giudice di rinvio - Appellabilità della pronunzia sul punto - Esclusione - Sentenza parziale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574852-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

In caso di cassazione con rinvio, competente a decidere sulla domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, come su tutte le azioni conseguenti all'annullamento della pronunzia d'appello, è il giudice di rinvio, la cui pronuncia è ricorribile in cassazione e non appellabile; né il regime di impugnazione muta qualora il giudice di rinvio abbia adottato prima una sentenza parziale e poi quella definitiva del giudizio

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)