Sez. 1, Sentenza n. 17415 del 30/08/2004 (Rv. 576409 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Illegittima levata - Provvedimento di urgenza recante l'ordine di cancellazione dal Bollettino - Camera di commercio destinataria dell'ordine di cancellazione - Partecipazione di essa al giudizio di merito di accertamento dell'illecito e risarcitorio - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO
Nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta cancellazione era dipesa dall'illegittimità del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della levata, la S.C., muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di commercio al procedimento erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna altra necessità che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale da tale estraneità della Camera di commercio aveva tratto la non applicabilità, nei suoi confronti, della pronuncia di condanna alle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/02/1955 num. 77 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)