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Sez. 1, Sentenza n. 14991 del 28/06/2006 (Rv. 590813 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Levata illegittima - Dichiarazione di illegittimità del protesto e cancellazione del protestato dall'elenco - Giudizio relativo - Legittimati passivi - Camera di commercio - Litisconsorte facoltativo - Configurabilità - Ragioni - Soggetto astrattamente responsabile della illegittima levata - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Identificazione - Fattispecie in tema di protesto di assegno bancario con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590813-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO

Il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimità della levata di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata: soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, va identificato non già nella banca trattaria - non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista -, ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale della compilazione dell'assegno all'atto della sua emissione.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)