Sez. U, Sentenza n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210801 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Data del commesso reato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato permanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall'indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia pur schematicamente enunciati. (Fattispecie in tema di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso). (Conf. Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 10, Savino, non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)