Sez. 2, Sentenza n. 21423 del 20/04/2011 Cc. (dep. 27/05/2011) Rv. 250508 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Data del commesso reato - Periodo non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo d'imputazione, ma emergente dalla motivazione del provvedimento - Valutazione ai fini della gravità degli indizi - Possibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, al fine di controllare la gravità degli indizi e la conformità della contestazione allo schema legale della fattispecie, il Tribunale può prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la condotta criminosa contestata all'indagato, pur commessa entro un lasso temporale non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di valutazione nella motivazione dell'ordinanza cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)