Sez. L, Sentenza n. 16456 del 05/08/2015 (Rv. 636935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Pubblico impiego privatizzato - Impugnazione giudiziale - Termine di decadenza - Richiesta di procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva nel regime successivo al d.lgs. n. 150 del 2009 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, la richiesta di avvio della procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva non è idonea ad evitare la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 ove sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009, sostitutivo dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha vietato, a pena di nullità. la possibilità del ricorso a tali procedure, salve solo, ex art. 73 del d.lgs. n. 150 cit., quelle pendenti a tale data, sicché non può operare neppure il prolungamento del termine a 270 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010, che presuppone l'idoneità dell'atto a determinare l'inizio di una procedura arbitrale suscettibile di essere accettata o rifiutata dalla P.A.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 68, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)