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Sez. L, Sentenza n. 5717 del 20/03/2015 (Rv. 634797 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine per l'azione giudiziale - Decorrenza - Dalla spedizione dell'atto di impugnazione stragiudiziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634797-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere l'inefficacia "dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della prima - da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spedizione e non ricezione dell'atto - e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)