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Sez. 1, Sentenza n. 11955 del 13/03/2003 Cc. (dep. 30/03/2003) Rv. 223666 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione del decreto di liquidazione di indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro preventivo in vista della confisca prevista dall'art. 12 sexies comma 4 L. 7 agosto 1992 n. 356 - Figure dell'amministratore e del custode - Differenze - Competenza.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223666-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge 7 agosto 1992 n. 356 è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi dell'art. 2 sexies L. 31 maggio 1965 n. 575, perché in quest'ultimo caso egli esercita poteri propri dell'attività di gestione dei beni anche al fine di incrementarne la redditività. L'estensione al custode della disciplina prevista per l'amministratore deve intendersi limitata ai criteri di nomina, mentre non si estende anche alla previsione di una competenza esclusiva delle Corti di Appello in relazione ad ogni controversia in materia di liquidazione di spese di amministrazione. Pertanto, la competenza a decidere delle impugnazioni sulla liquidazione delle spese del custode dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356 va determinata ai sensi dell'art. 11 comma 5 L.8 luglio 1980 n. 319, anche se esso non contiene alcun riferimento alla figura del custode.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)