Sez. 4, Sentenza n. 20399 del 24/04/2008 Cc. (dep. 21/05/2008) Rv. 240229 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca speciale ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 - Sequestro preventivo - Decreto di liquidazione dei compensi del custode dei beni sequestrati - Impugnazione - Norme applicabili.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356 è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, perché in quest'ultimo caso egli esercita poteri propri dell'attività di gestione dei beni anche al fine di incrementarne la redditività. Ne consegue che l'estensione al custode della normativa antimafia prevista per l'amministratore deve intendersi limitata ai criteri di nomina e non anche alla disciplina dell'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso, che nel caso di specie deve essere rinvenuta nell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)