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Sez. L, Sentenza n. 5524 del 04/06/1999 (Rv. 527080 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria per la tutela della retribuzione n. 987 del 1980 - Mensilità non rientranti nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 - Decorrenza dell'insolvenza - Interpretazione - Dalla data della istanza di fallimento ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia del 10 luglio 1997 (causa C-373/95) - Esclusione - Effetti - Mancata attuazione della Direttiva in parte qua - Diritto al risarcimento del danno - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527080-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che sancisce il diritto al pagamento delle ultime tre mensilità rientranti nell'anno che precede l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, individua il momento dell'insorgere dell'insolvenza nella data del provvedimento dichiarativo del fallimento (o delle altre procedure di cui all'art. 1 comma primo). Poiché non è possibile interpretare detta disposizione alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), secondo la quale l'insorgere dell'insolvenza - a norma della Direttiva n. 987 del 1980 - si deve determinare alla data dell'istanza di apertura del procedimento concorsuale, ne discende che per questa parte la Direttiva non risulta attuata. (È stato tuttavia escluso nella specie il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della norma comunitaria, perché questa non offriva comunque tutela ai lavoratori interessati, in quanto le tre mensilità richieste non rientravano nell'ambito dei sei mesi dalla prima istanza di fallimento, come prescritto dall'art. 4 n. 2 della Direttiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)