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Sez. 1, Sentenza n. 1088 del 01/02/2000 (Rv. 533336 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Ordine di borsa - Natura di contratto formale - Esclusione - Prova - Contenuto - Fattispecie anteriore alla legge n. 1 del 1991.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533336-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nell'ambito dell'attività di intermediazione mobiliare anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991, l'ordine di borsa non era soggetto a particolari requisiti di forma, e poteva, conseguentemente, essere impartito anche verbalmente (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto assolto, da parte di un istituto bancario, l'onere probatorio di aver ricevuto l'ordine di acquisto titoli poi contestato nella sua esistenza da parte del cliente, avendo dimostrato: l'esistenza di estratti conto di liquidazione mai impugnati da quest'ultimo, nonché di fissati bollati relativi alle operazioni in contestazione; la presenza abituale del cliente nei locali della banca al momento degli ordini di movimentazione dei titoli - presenza provata per testi, ritenuti attendibili quantunque dipendenti della banca -; la perfetta conoscenza dell'andamento della propria posizione debitoria da parte dell'ordinante).

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)