Sez. 1, Sentenza n. 5724 del 23/12/1977 (Rv. 389240 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - ORDINE DI BORSA - NOZIONE - NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - ORDINE DI BORSA - NOZIONE - NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il cosiddetto 'ordine di borsà, con cui un soggetto conferisce ad agente di cambio, o istituto di credito autorizzato, l'incarico di concludere in suo nome e conto un contratto di borsa, non e inquadrabile in alcuna delle figure negoziali previste dal codice civile, ne, in particolare, e riconducibile allo schema del mandato, della commissione o della mediazione, ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di disciplina legislativa organica e compiuta, deve ritenersi regolato dalle consuetudini di borsa, costituenti Usi giuridici praeter legem.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1531, Cod. Civ. art. 1535, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1754, Preleggi art. 8, Preleggi art. 9, Regio Decr. Legge 30/06/1932 num. 815, Legge 04/12/1939 num. 1913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)