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Sez. 6, Sentenza n. 4028 del 23/05/1975 Ud. (dep. 26/03/1976) Rv. 132952 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI - 'GIRANDOLÈ - SONO MATERIE ESPLODENTI.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132952-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI - 'GIRANDOLÈ - SONO MATERIE ESPLODENTI.*

Le girandole debbono essere comprese nella vasta dizione di 'materie esplodentì e piu specificamente nei fuochi artificiali o pirotecnici indicati nell'art 47 tu leggi di ps, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e nella quinta categoria dell'art 82 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n 635, essendo esse suscettibili, per la detonazione finale che determinano, d'incutere pubblico timore e di recare danno alla integrita fisica delle persone. Pertanto, il commercio abusivo delle girandole e dei fuochi artificiali rientra nella previsione dell'art 678 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)