Sez. 3, Sentenza n. 25623 del 17/04/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273353 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Bomba carta - Detenzione - Omessa denuncia all'Autorità - Reato contravvenzionale previsto dall'art. 679 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
La bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 679, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)