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Sez. 1, Sentenza n. 4229 del 03/07/1980 (Rv. 408104 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - RISULTANTI DA CAMBIALI O DA EFFETTI ALL'ORDINE - FORMALITA EX ART 45 DEL RD N 3270 DEL 1923 PER LA DEDUCIBILITA - INDEROGABILITA - FORMALITA EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITA - MANCATA ANNOTAZIONE DEL DEBITO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DEL DEBITORE - DEDUCIBILITA DELLE PASSIVITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE CERTIFICATORIA DI UN IMPIEGATO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408104-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - RISULTANTI DA CAMBIALI O DA EFFETTI ALL'ORDINE - FORMALITA EX ART 45 DEL RD N 3270 DEL 1923 PER LA DEDUCIBILITA - INDEROGABILITA - FORMALITA EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITA - MANCATA ANNOTAZIONE DEL DEBITO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DEL DEBITORE - DEDUCIBILITA DELLE PASSIVITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE CERTIFICATORIA DI UN IMPIEGATO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - INIDONEITA.*

Le formalita previste dall'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, per la deducibilita dall'asse ereditario delle passivita cambiarie non ammettono equipollenti: pertanto, in Mancanza di annotazione del debito nei libri e nelle scritture contabili del debitore, tali passivita possono essere dedotte solo se concorrano i presupposti previsti dai primi due commi dell'articolo citato, con la conseguenza che, a tal fine, e insufficiente la dichiarazione, sotto Forma di certificazione, rilasciata da un impiegato di un ente pubblico economico (nella specie: direttore della banca nazionale del lavoro), poiche essa non ha natura di atto pubblico, in quanto nella specie il dichiarante non agisce nell'Esercizio di espressi poteri fidefacenti o nell'Esercizio di funzioni pubbliche.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)