Sez. 1, Sentenza n. 9310 del 10/09/1990 (Rv. 469242 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - RISULTANTI DA CAMBIALI O DA EFFETTI ALL'ORDINE - ANNOTAZIONE DEL DEBITO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE CREDITORE - DICHIARAZIONE DI IMPIEGATO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - RISULTANTI DA CAMBIALI O DA EFFETTI ALL'ORDINE - ANNOTAZIONE DEL DEBITO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE CREDITORE - DICHIARAZIONE DI IMPIEGATO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
In relazione all'imposta di successione, nel sistema dell'abrogata legislazione di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, l'erede non può sottrarsi, in Sede di Determinazione dell'imponibile, per il pagamento dell'imposta, ai principi riflettenti le prove tassativamente previste dall'art. 45 per la deduzione dall'asse dei debiti ereditari; pertanto, in relazione al debito derivante da emissione di cambiali, la formalità dell'annotazione del debito stesso nei libri e nelle scritture contabili dell'ente creditore non può essere sostituita dalla dichiarazione, sotto Forma di certificazione, rilasciata da un impiegato di un ente pubblico economico (nella specie direttore di cassa di risparmio), poiché essa non ha natura di atto pubblico, non agendo il dichiarante nell'Esercizio di espressi poteri fidefacienti o di funzioni pubbliche. (V 4754/84, mass n 436659; (V 4229/80, mass n 408104).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)