Sez. 1, Sentenza n. 15024 del 29/01/2001 Cc. (dep. 11/04/2001) Rv. 218373 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Condannato già detenuto in espiazione di pena per altro titolo - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, attesa la ragion d'essere della sospensione prevista dall'art.656 c.p.p. (e cioè quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in condizioni di poter usufruire di una misura alternativa), è da escludere che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire; il che, peraltro, appare desumibile anche dal disposto di cui al comma 2 del citato art.656 c.p.p., secondo il quale, quando il condannato sia già detenuto, l'ordine di esecuzione "è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)