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Sez. 1, Ordinanza n. 6779 del 25/01/2005 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 232938 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condannato detenuto anche per un titolo diverso da quello da eseguire - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232938-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. non é applicabile nei riguardi di coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di una pena per altra causa, ma riguarda soltanto i condannati in stato di libertà, trattandosi di istituto volto a impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)