Sez. L, Sentenza n. 306 del 16/01/1988 (Rv. 456866 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO IN ATTO ALL'1 GENNAIO 1962 - SUBINGRESSO DEL NUOVO ENTE NEL PREESISTENTE RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO IN ATTO ALL'1 GENNAIO 1962 - SUBINGRESSO DEL NUOVO ENTE NEL PREESISTENTE RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 13, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 (sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica) - il quale stabilisce che il personale delle imprese elettriche da trasferire all'e.N.E.L. ed in servizio alla data dell'1 gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a tale data (salve le modifiche apportate da contratti collettivi stipulati entro il 26 giugno 1962) - ha configurato un subentro pieno del nuovo ente nel preesistente rapporto di lavoro, con l'assunzione di tutte le obbligazioni relative, anche se derivanti da fatti anteriori all'1 gennaio 1962, che costituisce un limite temporale stabilito al fine di impedire Atti fraudolenti o comunque pregiudizievoli per l'e.N.E.L. stesso. (V 6940/87, mass n 455123; (V 4813/86, mass n 447514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)