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Sez. U, Sentenza n. 4813 del 28/07/1986 (Rv. 447514 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447514-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - NATURA - EFFETTI.*

L'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 - norma che, in armonia con i precedenti artt. 1 e 4, stabilisce che il personale delle imprese elettriche da trasferire all'ENEL è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto - ha configurato un subentro pieno del nuovo ente nel preesistente rapporto di lavoro, con l'assunzione di tutte le obbligazioni relative, anche se derivanti da fatti anteriori al trasferimento. (V 2530/74, mass n 370971; (Conf 7096/83, mass n 431716).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)