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Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Immissioni inquinanti - Controversia tra privati - Domanda inibitoria e di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Esecuzione di opere di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671741-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.

Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)