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Sez. U, Sentenza n. 17976 del 25/11/2003 (Rv. 568459 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversia tra privati non coinvolgente la pubblica amministrazione - Eventuale rilevanza di profili di interesse pubblico e necessità della disapplicazione di provvedimenti amministrativi - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Accertamento dell'esistenza di norme tutelanti la situazione soggettiva fatta valere in giudizio - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Fattispecie in tema di immissione di fumo.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568459-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Qualora in una controversia tra privati, nella quale non sia parte la pubblica amministrazione, il giudice adito debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse ed, eventualmente, disapplicare provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono su detti profili attengono al merito, non alla giurisdizione, e costituisce altresì questione di merito, non di giurisdizione, stabilire se la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio sia o meno tutelata da una norma che attribuisca alla parte la protezione chiesta al giudice (Nella specie, concernente un giudizio promosso dai condomini di un edificio nei confronti del titolare di un ristorante ubicato in detto stabile, al fine di ottenere la cessazione dell'immissione di fumi ed il risarcimento dei danni, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., in virtù dell'asserita esistenza di un interesse pubblico e della mancanza di norme a tutela della situazione giuridica fatta valere in giudizio dai condomini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)