Sez. L, Sentenza n. 2236 del 01/02/2007 (Rv. 594536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborsi dovuti dall'INPS ex sentenza Corte cost. n. 261 del 1991 - Rateizzazione ex art. 1, terzo comma, d.l. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993 - Rivalutazione e interessi - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La disposizione dell'art. 1, comma terzo, d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito, con modificazioni, in legge n. 151 del 1993, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 - prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza alcuna distinzione in ordine al tempo di maturazione degli oneri accessori, va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che le somme stanziate dallo Stato, a copertura degli oneri derivanti dal rimborso, sono rimaste invariate, dal d.l.n.14 del 1992 al d.l. n.71 del 1993, poi convertito, mentre se il legislatore avesse inteso concedere gli oneri accessori per il periodo 19 giugno 1991/17 settembre 1992 avrebbe dovuto, con legge di conversione, aumentarne lo stanziamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)