Sez. U, Sentenza n. 8432 del 04/05/2004 (Rv. 572582 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborsi dovuti dall'INPS ex sentenza Corte cost. n. 261 del 1991 - Rateizzazione ex art. 1, terzo comma, D.L. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993 - Esclusione di aggravio per rivalutazione o interessi - Interpretazione - Interessi e rivalutazione maturati fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Computabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) - prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., non può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalità; ne consegue che l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalità, ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il periodo anteriore a tale data. Nè tale interpretazione può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 Cost., poiché la disciplina, da parte del legislatore ordinario, degli effetti retroattivi delle dichiarazioni di incostituzionalità è espressione di discrezionalità e trova ragionevoli limiti nelle esigenze della finanza pubblica (v. sent. Corte cost. n. 320 del 1995).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)