Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 07/07/2006 (Rv. 594002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Parte convenuta in giudizio - Successione universale alla stessa intervenuta prima della sua costituzione in giudizio - Conseguenze - Interruzione del processo - Eccezioni - Costituzione volontaria del successore universale - Fattispecie relativa alla successione della Camera di commercio all'UPICA.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Per effetto della soppressione dell'UPICA, e della successione universale della Camera di commercio al predetto ente, il processo nel quale era convenuto lo stesso ente, estinto prima di potersi costituire, resta, secondo la regola generale fissata dall'art. 299 cod. proc. civ., interrotto, salvo che si costituisca la Camera di commercio, cui spetta di proseguire il processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)