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Sez. 3, Sentenza n. 5471 del 06/06/1994 (Rv. 486898 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Offerta di importo differente rispetto alle indicazioni fornite dal conduttore - Esercizio dello "ius retentionis" da parte del conduttore nel periodo successivo alla scadenza del contratto - Ammissibilità - Criteri di indennizzo sopravvenuti prima del rilascio dell'immobile - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486898-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, l'offerta dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, non ha valenza liberatoria nell'ipotesi di discordanza del suo importo rispetto alle indicazioni fornite dal conduttore e, di conseguenza, risulta, in tal caso, inidonea ad impedire a quest'ultimo l'esercizio - per il periodo successivo alla scadenza del contratto - dello "jus retentionis " ed ad escludere l'applicabilità dei criteri di indennizzo previsti dal D.L. n. 551 del 1988, convertito in legge n. 61 del 1989, ove questo sia sopravvenuto prima dell'effettivo rilascio dell'immobile, con l'esecuzione del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)