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Sez. 3, Sentenza n. 668 del 18/02/1997 Cc. (dep. 15/04/1997) Rv. 207626 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Cessazione della condotta - Applicabilità - Limite.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207626-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta penalmente sanzionata, purché permanga o possa aggravarsi la lesione del bene tutelato dalla norma penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)