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Sez. 3, Sentenza n. 2691 del 07/07/1995 Cc. (dep. 27/09/1995) Rv. 203476 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Reato istantaneo - Reato permanente di cui sia cessata la condotta - Sequestro - Possibilità - Condizioni - Fattispecie: lavori edilizi completati.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203476-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità

Il sequestro preventivo può essere disposto anche quando il reato è istantaneo ovvero quando è permanente e sia già cessata la condotta penalmente sanzionata, purché permanga la lesione concreta del bene tutelato dalla norma penale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto la sussistenza del " periculum in mora " anche dopo il completamento dei lavori edilizi, nella considerazione che la libera disponibilità dell'impianto costruito - per deposito e travaso di GPL - avrebbe protratto e aggravato il " vulnus " al corretto uso del territorio e alla tutela ambientale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)