Sez. 5, Sentenza n. 4302 del 09/12/1975 Ud. (dep. 01/04/1976) Rv. 133064 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA (ART 218 COMMA ULTIMO LEGGE FALLIMENTARE) - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA (ART 218 COMMA ULTIMO LEGGE FALLIMENTARE) - ESTREMI.*
Nel reato di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili e delle scritture la valutazione del danno, ai fini dell'applicazione del danno patrimoniale di speciale tenuita prevista dall'art 218 comma ultimo RD 16 marzo 1942, n 267, deve essere fatta non con riguardo all'entita del disavanzo o del passivo fallimentare, ma con esclusivo riferimento al danno concretamente cagionato dalla Mancanza della prescritta contabilita.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)