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Sez. 5, Sentenza n. 8808 del 21/05/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170645 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - BANCAROTTA PER MANCATA O IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA CAUSALE DELLA OMESSA O IRREGOLARE TENUTA SULLA DIRETTA DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO AI CREDITORI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170645-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - BANCAROTTA PER MANCATA O IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA CAUSALE DELLA OMESSA O IRREGOLARE TENUTA SULLA DIRETTA DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO AI CREDITORI - NECESSITÀ.*

Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 della legge fallimentare, in caso di bancarotta per mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili, deve essere considerata non l'entità del passivo, ma l'incidenza causale della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili sulla diretta Determinazione del pregiudizio ai creditori, valutando l'effettiva diminuzione patrimoniale subita da questi ultimi in conseguenza dell'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare l'Azione revocatoria o altre azioni a tutela dei creditori. Se il danno in tal modo considerato come conseguenza diretta della omissione delle scritture contabili è di speciale tenuità, oppure non sussiste addirittura, il giudice deve concedere l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma della legge fallimentare. (V mass n 158872; (Conf mass n 139262; (Conf mass n 138502; (Conf mass n 133064).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)