Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 21/07/1962 (Rv. 253124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - COMUNICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - COMUNICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza del termine, di cui all'art 190, secondo comma, cod proc civ, per la comunicazione della comparsa conclusionale, non puo essere dedotta in Sede di Cassazione se nella fase del merito nessuna eccezione sia stata sollevata in ordine alla tardivita della comunicazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)