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Sez. 2, Sentenza n. 2904 del 25/03/1987 (Rv. 452020 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - DEPOSITO - TERMINE - NATURA - ORDINATORIO - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452020-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - DEPOSITO - TERMINE - NATURA - ORDINATORIO - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il termine per il deposito delle comparse conclusionali non è perentorio, bensì ordinatorio, per cui il tardivo deposito, tanto più se non eccepito dalla parte interessata nell'udienza di discussione, non può comportare la nullità della sentenza. (V 341/79, mass n 396432; (V 1992/62, mass n 253124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)