Sez. 1, Sentenza n. 6792 del 02/12/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209533 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Accordo sul riconoscimento di circostanze attenuanti - Conseguenti riduzione della pena e del termine di prescrizione del reato - Potere-dovere del giudice di dichiarare estinto il reato per prescrizione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
La prescrizione del reato conseguente alla concessione di circostanze attenuanti che rendano più breve il decorso del termine ordinariamente previsto per il reato contestato non può essere dichiarata, qualora il riconoscimento delle circostanze medesime non sia avvenuto per una valutazione eseguita dal giudice, ma sia contenuto nel patteggiamento sulla pena concordato tra le parti
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)