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Sez. U, Sentenza n. 5 del 28/05/1997 Cc. (dep. 20/06/1997) Rv. 207877 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Accordo sul riconoscimento di circostanze attenuanti - Riduzione della pena edittale del reato contestato - Minor termine prescrizionale - Possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207877-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO

In tema di patteggiamento, qualora in seguito alla valutazione positiva dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine al riconoscimento ed alla comparazione di circostanze attenuanti risulti ridotta l'originaria pena edittale e si renda conseguentemente applicabile un più breve termine prescrizionale, deve ritenersi che al giudice richiesto dell'applicazione della pena sia preclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato, come ritenuto nell'accordo, per essere decorso il termine predetto: diversamente, infatti, sarebbe consentito utilizzare solo una parte dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, era preordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)