Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 (Rv. 616772 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) | Regolamento delle spese - Regola della soccombenza - Applicazione - Limiti - Consulenza d'ufficio nell'ambito del giudizio di divisione - Opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. da parte di un condividente - Rigetto dell'opposizione - Spese del relativo giudizio incidentale - Legittimazione passiva dell'opponente nei confronti degli altri condividenti - Esclusione - Conseguenze - Rifusione delle spese nei confronti degli altri condividenti - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI)
Nel giudizio di divisione, non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese di lite, che è consentito solo nel caso di ingiustificate pretese di uno dei condividenti, ovvero di inutili resistenze. Ne consegue che, ove uno dei condividenti proponga opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, nel relativo giudizio incidentale l'opponente non assume la posizione di legittimato passivo nei confronti degli altri condividenti e di conseguenza, nel caso di rigetto dell'opposizione, non è ammissibile una sua condanna alla rifusione delle spese in loro favore, dovendosi dirimere ogni eventuale questione al riguardo con la sentenza conclusiva del giudizio di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 785, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)